Art. 38.
                 (Scrutinio per merito comparativo)

  L'art.  169  del  testo unico, approvato con decreto del presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  169  (Scrutinio  per merito comparativo). - Lo scrutinio per
merito  comparativo consiste nel giudizio della completa personalita'
dell'impiegato,   emmesso   sulla  base  dei  titoli  risultanti  dal
fascicolo  personale  e  dallo  stato  matricolare,  con  particolare
riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
  Il  consiglio  di  amministrazione,  all'inizio  di  ogni triennio,
determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
titoli,  in  relazione  alle  esigenze  delle  singole carriere. Tali
criteri  dovranno  avere  riguardo  al  rendimento, alla qualita' del
servizio  prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali
elaborati  per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto
tratto  dai  corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni,
all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le
funzioni  della  qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni
scientifiche,   nonche'   alla  cultura  generale  e  alla  capacita'
professionale.
  Per  ogni  anno  di  effettivo  servizio  prestato, nella qualifica
immediatamente  inferiore  a  quella da conferire, oltre l'anzianita'
minima  prescritta  per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di
sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente
di   anzianita',  pari  ad  un  centesimo  del  coefficiente  massimo
complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha
riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.
  Ogni  scrutinato  ha  diritto  di prendere visione o di ottenere, a
proprie  spese,  copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche'
del  verbale  della  seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio,
della propria scheda personale e di quelle dei promossi".