Art. 40. (Decorrenza delle promozioni per scrutinio) Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi. E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianita', rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie puo' rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa e' conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.