Art. 41. (Valutazione di anzianita') Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore e' valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore e' valutato per meta'. I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per piu' di quattro anni complessivi. Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive. I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie. E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.