Art. 42.
     (Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti)

  Ai  fini  del  computo  dell'anzianita'  di  servizio richiesta per
l'ammissione,  agli  scrutini  per  la  promozione alle qualifiche di
direttore   di  sezione,  di  segretario  principale,  di  coadiutore
principale  e  di  commesso  capo, o equiparata, il servizio militare
prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, in reparti
combattenti e' valutato per intero come servizio civile di ruolo.
  Il  servizio  valutato  ai  sensi del primo comma e' cumulabile con
quello  valutato ai sensi dell'art. 41, fermo restando il disposto di
cui al terzo comma dello stesso articolo.
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche agli
impiegati  ai  quali  sono  stati  estesi  i  benefici  spettanti  ai
combattenti per la progressione in carriera.