Art. 43. 
           (Personale militare passato all'impiego civile) 
 
  Ai militari delle  Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia  e  al
personale del Corpo  forestale  dello  Stato  transitati  all'impiego
civile ai sensi dell'art. 352 del testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  successive
modificazioni, o di analogie disposizioni, e' attribuita  la  seconda
classe di stipendio, nella qualifica iniziale della  nuova  carriera;
essi prendono posto nel ruolo dopo gli impiegati con la stessa classe
di stipendio gia' iscritti nel ruolo medesimo. 
  Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel
precedente  comma,  rispettivamente  nelle  carriere   esecutiva   ed
ausiliaria consegue la terza classe di  stipendio  dopo  un  anno  di
effettivo servizio nel ruolo.