Art. 43. (Personale militare passato all'impiego civile) Ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e al personale del Corpo forestale dello Stato transitati all'impiego civile ai sensi dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, o di analogie disposizioni, e' attribuita la seconda classe di stipendio, nella qualifica iniziale della nuova carriera; essi prendono posto nel ruolo dopo gli impiegati con la stessa classe di stipendio gia' iscritti nel ruolo medesimo. Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, rispettivamente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria consegue la terza classe di stipendio dopo un anno di effettivo servizio nel ruolo.