Art. 31. Con effetto dal 1 luglio 1970, gli articoli 148, primo comma, 155, primo comma, 169, primo comma e 171, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1969, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 148, primo comma - "All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui all'art. 123, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete a carico dell'erario una indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo puo' essere progressivamente elevato all'ammontare della seconda e terza classe di stipendio spettante allo stesso impiegato, con decreto del presidente della corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio, senza demerito, richiesto all'impiegato della predetta carriera dello Stato per il conseguimento delle suddette classi di stipendio". Art. 155, primo comma - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per tassa erariale, superi annualmente l'importo della seconda classe di stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare e' elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato della predetta carriera avente la qualifica di segretario capo". Art. 169, primo comma - "All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'erario un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo puo' essere progressivamente elevato fino all'ammontare della seconda e della terza classe di stipendio spettante allo stesso impiegato, con decreto del presidente della corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio, senza demerito, richiesto all'impiegato della predetta carriera dello Stato per il conseguimento delle suddette classi di stipendio". Art. 171, secondo comma - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo della seconda classe di stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato avente la qualifica di coadiutore principale, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare e' elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo della seconda classe di stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della predetta carriera esecutiva amministrativa dello Stato avente la qualifica di segretario principale".