Art. 31. 
 
  Con effetto dal 1 luglio 1970, gli articoli 148, primo comma,  155,
primo comma, 169, primo comma e 171, secondo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1969, n. 1229,  e  successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: 
  Art. 148, primo comma -  "All'ufficiale  giudiziario  che,  con  la
percezione dei diritti di cui all'art. 123, al netto  del  dieci  per
cento per le spese di ufficio e del dieci  per  cento  per  la  tassa
erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire l'importo della
prima classe di stipendio spettante all'impiegato della  carriera  di
concetto  amministrativa  dello  Stato,  avente   la   qualifica   di
segretario, compete a carico dell'erario una  indennita'  integrativa
fino a raggiungere  l'importo  medesimo.  Tale  importo  puo'  essere
progressivamente elevato all'ammontare della seconda e  terza  classe
di  stipendio  spettante  allo  stesso  impiegato,  con  decreto  del
presidente  della  corte  di  appello,  sentita  la  commissione   di
vigilanza e di  disciplina,  decorso  il  corrispondente  periodo  di
servizio, senza  demerito,  richiesto  all'impiegato  della  predetta
carriera dello Stato per il conseguimento delle  suddette  classi  di
stipendio". 
  Art. 155, primo comma - "Quando l'ammontare dei diritti computabili
ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per
le spese di ufficio e del dieci per cento per tassa erariale,  superi
annualmente l'importo della seconda classe  di  stipendio  annuo,  al
secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della carriera  di
concetto  amministrativa  dello  Stato,  avente   la   qualifica   di
segretario   principale,   l'ufficiale   giudiziario   deve   versare
all'erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che  ecceda
detto importo; la percentuale della tassa da versare  e'  elevata  al
settanta per cento per la parte  dei  diritti  che  ecceda  l'importo
dello  stipendio  annuo  all'ottavo   aumento   periodico   spettante
all'impiegato  della  predetta  carriera  avente  la   qualifica   di
segretario capo". 
  Art. 169, primo comma - "All'aiutante ufficiale giudiziario che con
i diritti percepiti al netto del dieci per  cento  per  le  spese  di
ufficio e del dieci per cento  per  la  tassa  erariale  sui  diritti
computabili non venga a conseguire l'importo della  prima  classe  di
stipendio   spettante   all'impiegato   della   carriera    esecutiva
amministrativa  dello  Stato,  avente  la  qualifica  di  coadiutore,
compete  a  carico  dell'erario  un'indennita'  integrativa  fino   a
raggiungere l'importo medesimo. 
  Tale   importo   puo'   essere   progressivamente   elevato    fino
all'ammontare  della  seconda  e  della  terza  classe  di  stipendio
spettante allo stesso impiegato, con  decreto  del  presidente  della
corte  di  appello,  sentita  la  commissione  di  vigilanza   e   di
disciplina, decorso il  corrispondente  periodo  di  servizio,  senza
demerito, richiesto all'impiegato della predetta carriera dello Stato
per il conseguimento delle suddette classi di stipendio". 
  Art.  171,  secondo  comma  -  "Quando  l'ammontare   dei   diritti
computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto  del  dieci
per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la  tassa
erariale,  superi  annualmente  l'importo  della  seconda  classe  di
stipendio   annuo,   al   secondo   aumento   periodico,    spettante
all'impiegato della carriera  esecutiva  amministrativa  dello  Stato
avente la qualifica di coadiutore  principale,  l'aiutante  ufficiale
giudiziario deve versare all'erario  il  cinquanta  per  cento  della
parte dei diritti che ecceda  detto  importo;  la  percentuale  della
tassa da versare e' elevata al settanta per cento per  la  parte  dei
diritti che ecceda l'importo della seconda classe di stipendio annuo,
al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della  predetta
carriera esecutiva amministrativa dello Stato avente la qualifica  di
segretario principale".