Art. 32. 
 
  Con effetto dal 1° luglio 1970, gli articoli 89,  91,  95,  secondo
comma, e 191 del regolamento sui servizi del lotto  e  sul  personale
delle ricevitorie, approvato con regio decreto  25  luglio  1940,  n.
1077, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: 
    Art. 89 - "I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con  aggio
graduale, sulle somme  riscosse  nell'anno  finanziario,  determinato
nelle seguenti misure: 
 
sulle prime L. 5.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24%
da L. 5.000.001 a L. 10.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
da L. 10.000.001 a L. 100.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . 1,75%
da L. 100.000.001 a L. 250.000.000. . . . . . . . . . . . . . . 0,75%
da L. 250.000.001 a L. 500.000.000. . . . . . . . . . . . . . . 0,20%
oltre L. 500.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10% 
 
    Nei casi in cui le  percentuali  previste  dal  comma  precedente
fossero meno favorevoli  per  taluni  gestori  del  lotto  di  quella
precedente in vigore, esse, limitatamente  a  tali  gestori,  avranno
effetto a partire dal 1 gennaio 1971". 
  Art.  91  -  "L'aggio  lordo  non  puo'   essere   inferiore   alla
retribuzione iniziale  corrispondente  alla  classe  inferiore  della
seconda qualifica prevista per il personale della carriera  esecutiva
amministrativa degli impiegati civili dello Stato. 
  Qualora la riscossione media di due esercizi consecutivi  determini
un importo di aggio lordo inferiore a quello stabilito dal precedente
comma,  la  ricevitoria  deve  essere  soppressa  o   convertita   in
collettoria  ed  il  titolare  sara'  assegnato  d'ufficio  ad  altra
ricevitoria vacante che nell'ultimo anno finanziario abbia  raggiunto
un incasso non superiore a L. 5.500.000". 
  Art. 95, secondo comma - "L'Amministrazione  provvede  al  rimborso
delle spese suddette in modo forfettario nella misura  corrispondente
al 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di  L.  870.000
per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario  non  sia
superiore a  lire  10  milioni  e  nella  misura  del  50  per  cento
dell'aggio  lordo  spettante,  diminuito  di  L.   870.000   per   le
ricevitorie con riscossione di oltre  lire  10  milioni  annui.  Tale
rimborso non puo' superare, comunque, l'ammontare  annuo  singolo  di
lire 2 milioni". 
  Art. 191 - "La retribuzione  mensile  lorda  spettante  agli  aiuto
ricevitori del lotto  e'  pari  a  quella  della  qualifica  iniziale
prevista per il personale  della  carriera  esecutiva  amministrativa
degli impiegati civili  dello  Stato,  secondo  i  diversi  parametri
previsti per tale qualifica in relazione agli anni di  permanenza  in
ciascuna classe di stipendio. Essa e' ridotta rispettivamente  a  due
terzi e alla meta', con arrotondamento all'eccesso di L. 100,  quando
la prestazione e' limitata a quattro o a tre giorni la settimana. 
  La retribuzione di cui  al  comma  precedente  e'  suscettibile  di
aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50
per cento della  misura  iniziale,  per  ogni  biennio  di  effettivo
servizio prestato, senza demerito, anche da reggente. 
  La retribuzione e' corrisposta, dopo l'ultima estrazione di ciascun
mese, dai gestori del lotto agli aventi diritto in base  ad  appositi
prospetti compilati dalla competente in tendenza di finanza. La spesa
relativa  viene  dai  gestori  medesimi  portata  a   discarico   sul
rendiconto settimanale  di  cui  all'art.  238  del  regolamento  sui
servizi del lotto. 
  Agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai  commessi  avventizi
autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto  ricevitore,
compete lo stesso trattamento economico ai sensi dell'art. 6,  ultimo
comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 40".