Art. 32. Con effetto dal 1° luglio 1970, gli articoli 89, 91, 95, secondo comma, e 191 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 89 - "I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale, sulle somme riscosse nell'anno finanziario, determinato nelle seguenti misure: sulle prime L. 5.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24% da L. 5.000.001 a L. 10.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% da L. 10.000.001 a L. 100.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . 1,75% da L. 100.000.001 a L. 250.000.000. . . . . . . . . . . . . . . 0,75% da L. 250.000.001 a L. 500.000.000. . . . . . . . . . . . . . . 0,20% oltre L. 500.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10% Nei casi in cui le percentuali previste dal comma precedente fossero meno favorevoli per taluni gestori del lotto di quella precedente in vigore, esse, limitatamente a tali gestori, avranno effetto a partire dal 1 gennaio 1971". Art. 91 - "L'aggio lordo non puo' essere inferiore alla retribuzione iniziale corrispondente alla classe inferiore della seconda qualifica prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato. Qualora la riscossione media di due esercizi consecutivi determini un importo di aggio lordo inferiore a quello stabilito dal precedente comma, la ricevitoria deve essere soppressa o convertita in collettoria ed il titolare sara' assegnato d'ufficio ad altra ricevitoria vacante che nell'ultimo anno finanziario abbia raggiunto un incasso non superiore a L. 5.500.000". Art. 95, secondo comma - "L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie con riscossione di oltre lire 10 milioni annui. Tale rimborso non puo' superare, comunque, l'ammontare annuo singolo di lire 2 milioni". Art. 191 - "La retribuzione mensile lorda spettante agli aiuto ricevitori del lotto e' pari a quella della qualifica iniziale prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, secondo i diversi parametri previsti per tale qualifica in relazione agli anni di permanenza in ciascuna classe di stipendio. Essa e' ridotta rispettivamente a due terzi e alla meta', con arrotondamento all'eccesso di L. 100, quando la prestazione e' limitata a quattro o a tre giorni la settimana. La retribuzione di cui al comma precedente e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, senza demerito, anche da reggente. La retribuzione e' corrisposta, dopo l'ultima estrazione di ciascun mese, dai gestori del lotto agli aventi diritto in base ad appositi prospetti compilati dalla competente in tendenza di finanza. La spesa relativa viene dai gestori medesimi portata a discarico sul rendiconto settimanale di cui all'art. 238 del regolamento sui servizi del lotto. Agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitore, compete lo stesso trattamento economico ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 40".