Art. 34. Con effetto dal 1 luglio 1970, il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, e' sostituito dal seguente: "Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di L. 720.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, e' aumentato a L. 1.602.300".