Art. 34.

  Con  effetto  dal  1  luglio 1970, il primo comma dell'art. 3 della
legge 5 marzo 1963, n. 323, e' sostituito dal seguente:
  "Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di L.
720.000.  Tale  assegno,  se  il  cappellano ispettore non percepisce
altri  emolumenti  fissi  a  carico  dello  Stato,  e' aumentato a L.
1.602.300".