Art. 35.

  Con  effetto  dal  1  luglio  1970,  il  trattamento  a  titolo  di
retribuzione  o  di  stipendio  del  personale  assunto  con rapporto
impiegatizio  non  di ruolo, anche a contratto, in servizio alla data
del  30 giugno 1970, non stabilito con le tabelle allegate al decreto
del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' maggiorato
nella misura del dodici per cento.
  Con  appositi  decreti,  da adottarsi dalle singole amministrazioni
interessate di concerto con il Ministero del tesoro, sara' provveduto
a  determinare, in attuazione delle disposizioni di cui al precedente
comma, il trattamento economico del personale ivi indicato, spettante
con effetto dal 1 luglio 1970.