Art. 35. Con effetto dal 1 luglio 1970, il trattamento a titolo di retribuzione o di stipendio del personale assunto con rapporto impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, in servizio alla data del 30 giugno 1970, non stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' maggiorato nella misura del dodici per cento. Con appositi decreti, da adottarsi dalle singole amministrazioni interessate di concerto con il Ministero del tesoro, sara' provveduto a determinare, in attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il trattamento economico del personale ivi indicato, spettante con effetto dal 1 luglio 1970.