Art. 36. La maggiorazione prevista dal precedente articolo non trova applicazione nei confronti dei personali con rapporto impiegatizio non di ruolo assunti a contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni; della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modificazioni; della legge 4 gennaio 1968, n. 11; delle leggi 23 dicembre 1967, n. 1376 e 28 marzo 1968, n. 380; dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 17 luglio 1970, n. 569. Nei confronti del personale di cui agli articoli da 31 a 35 del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 8, 10, 12 e 37 dello stesso decreto.