Art. 36.

  La   maggiorazione  prevista  dal  precedente  articolo  non  trova
applicazione  nei  confronti  dei personali con rapporto impiegatizio
non  di  ruolo  assunti a contratto ai sensi della legge 29 settembre
1962,  n.  1483,  e successive modificazioni; della legge 31 dicembre
1962,  n.  1845,  e  successive  modificazioni; della legge 4 gennaio
1968,  n.  11; delle leggi 23 dicembre 1967, n. 1376 e 28 marzo 1968,
n.  380;  dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 17 luglio 1970, n. 569.
  Nei  confronti  del  personale  di cui agli articoli da 31 a 35 del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute  negli  articoli  1,  2,  4,  8,  10,  12 e 37 dello stesso
decreto.