Art. 18.

  Ai  contratti  di  affitto misto a colonia parziaria o mezzadria si
applicano  le  disposizioni  che  regolano  l'affitto  a  coltivatore
diretto.
  I  contratti  di affitto misto in corso sono regolati, per tutte le
colture  del  fondo,  esclusivamente  dalle  norme  che  disciplinano
l'affitto a coltivatore diretto.