Art. 19.

  Le  clausole  contrattuali  che  prevedono  la concessione separata
delle  colture  del  suolo  da  quelle del soprasuolo o che prevedono
sullo   stesso   fondo  forme  contrattuali  diverse  e  per  diverse
coltivazioni, sono nulle di pieno diritto.
  Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  l'affitto  e'  esteso a tutte le
colture  del  fondo,  tanto  per  i contratti in corso che per quelli
prorogati.