Art. 21.

  Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12,
sono  vietati  il subaffitto, la cessione del contratto di affitto ed
in generale ogni forma di subconcessione dei fondi rustici.
  E'  ammessa  la  subconcessione  di  terreni ai soci da parte delle
cooperative  che si propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e
coltivazione dei terreni affittati.