Art. 22. Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprieta', devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica. Qualora vi sia pluralita' di richieste, si procedera' alla concessione mediante sorteggio.