Art. 23.

  Le  rinunce  e  le  transazioni,  che  hanno  per  oggetto  diritti
dell'affittuario  derivanti  dalla  presente  legge  e  da ogni altra
legge, nazionale o regionale, non sono valide.
  L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini
stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile.
  Restano  valide  le  convenzioni  concluse  fra  le parti avanti al
giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.