Art. 24.

  In  parziale  deroga all'articolo 13 della legge 15 settembre 1964,
n.  756,  sono  trasformati  in  contratti d'affitto, a richiesta del
coltivatore,  i  contratti  in  corso  nei  quali vi sono elementi di
contratto di affitto ancorche' non prevalenti, i contratti di affitto
per   la  utilizzazione  delle  erbe,  i  contratti  di  soccida  con
conferimento  di  pascolo  e  i contratti di pascolo, anche di durata
inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi
di bestiame introdotti nel fondo.
  Sono  fatti  salvi i casi previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n.
327, e successive modificazioni.
  Sono  esclusi  dal  presente  articolo  i contratti di affitto o le
vendite  di  erbe,  di  durata  inferiore  ad  un  anno,  riguardanti
l'utilizzazione  stagionale  a  pascolo  dei  terreni  coltivati  con
rotazione  tra  colture  e  periodi  di  riposo  o comunque destinati
precariamente al pascolo.
  Nella  determinazione  dei  canoni  per i contratti di cui al comma
precedente  si  applicano  i  criteri  stabiliti all'articolo 3 della
presente  legge  con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando
l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto.