Art. 25.

  Agli  effetti  della  legge  11  luglio  1952, n. 765, e successive
modificazioni,  integrazioni  e proroghe, della legge 12 giugno 1962,
n.  567, e della presente legge, e' coltivatore diretto l'affittuario
che  sia  tale  a norma dello articolo 1, terzo comma, della legge 25
giugno  1949,  numero 353, tenuto conto, agli effetti del computo del
fabbisogno  di  giornate  lavorative  del  fondo, anche dello impiego
delle macchine agricole.
  Il   lavoro   della  donna  e'  considerato  equivalente  a  quello
dell'uomo.