Art. 25. Agli effetti della legge 11 luglio 1952, n. 765, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge, e' coltivatore diretto l'affittuario che sia tale a norma dello articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, numero 353, tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dello impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.