Art. 26.

  Tutte  le controversie relative all'attuazione dalla presente legge
e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza
delle  sezioni  specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963,
n. 320.
  Sono  altresi' devoluti alla competenza delle sezioni specializzate
agrarie  i  provvedimenti cautelari, di cui al capo III, titolo I del
libro  IV  del codice di procedura civile, relativi a controversie di
competenza delle stesse sezioni.
  Sulle  istanze di sequestro le sezioni specializzate provvedono con
ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti.