Art. 27.

  Le   norme   della   presente  legge  che  riguardano  l'affitto  a
coltivatore  diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed
alle   concessioni   di   terre  ai  sensi  del  decreto  legislativo
luogotenenziale   19   ottobre   1944,   numero   279,  e  successive
modificazioni e integrazioni.