Art. 28.

  Resta  fermo  il  diritto  dell'affittuario  di  ripetere  le somme
eventualmente  corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equita'
stabiliti  nelle  tabelle provinciali di equo canone e nella presente
legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di
prescrizione  previsti  per  i  rapporti  di  lavoro  subordinato con
decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.