Art. 29.

  Le  disposizioni  della  presente  legge  sono  inderogabili, salvo
quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23.
  Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice
civile, nonche' tutte le norme in contrasto con le disposizioni della
presente legge.
  Sono  tuttavia fatte salve le clausole contrattuali piu' favorevoli
all'affittuario coltivatore diretto.