Art. 29. Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23. Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile, nonche' tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge. Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali piu' favorevoli all'affittuario coltivatore diretto.