Art. 30.

  I  criteri relativi alla determinazione del canone nello affitto di
fondi   rustici,   ai  sensi  della  presente  legge,  entreranno  in
applicazione  a decorrere dall'inizio della annata agraria 1970-71. I
termini  relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo,
anche  in  deroga  all'articolo  3,  con  decreto  del  Ministro  per
l'agricoltura  e  le  foreste  entro  sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine
dell'annata  agraria  1970-71 si applicano le norme di cui al sesto e
settimo comma dell'articolo 3.