Art. 30. I criteri relativi alla determinazione del canone nello affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio della annata agraria 1970-71. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo, anche in deroga all'articolo 3, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dell'annata agraria 1970-71 si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 3.