Art. 26.

  I  trattamenti  complessivi  di  pensione  spettanti ai titolari di
pensione di vecchiaia e invalidita' in essere alla data del 1 gennaio
1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950,
sono  riliquidati,  sostituendo  agli  importi  di  pensione indicati
nell'articolo  67 della legge 2 aprile 1958, n. 377, quelli riportati
nella  seguente tabella, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala
mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966:
                                                  Importo  annuo  del
                                                  nuovo   trattamento
                                                  complessivo di pen-
                                                  sione spettante con
        Classe di importo                         decorrenza  dal   1
     della pensione base annua                       gennaio 1969

 1ª           fino a lire   499.....................    395.850
 2ª da lire    500    "     999.....................    468.650
 3ª    "     1.000    "   1.499.....................    526.500
 4ª    "     1.500    "   2.499.....................    581.100
 5ª    "     2.500    "   3.499.....................    634.400
 6ª    "     3.500    "   4.999.....................    715.650
 7ª    "     5.000    "   6.499.....................    793.650
 8ª    "     6.500    "   7.999.....................    868.400
 9ª    "     8.000    "   9.999.....................    939.250
10ª    "    10.000    "  11.999.....................    977.600
11ª    "    12.000    "  14.999.....................  1.014.000
12ª    "    15.000    "  17.999.....................  1.020.500
13ª    "    18.000    "  23.999.....................  1.025.050
14ª    "    24.000    "  29.999.....................  1.028.950
15ª    "    30.000    "  41.999.....................  1.032.200
16ª    "    42.000    "  53.999.....................  1.033.500
17ª    "    54.000    "  65.999.....................  1.034.150
18ª    "    66.000 in poi...........................  1.034.800

  I  trattamenti  complessivi  di  pensione  spettanti ai superstiti,
derivanti  da  pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto
con   decorrenza  anteriore  al  1  gennaio  1950,  sono  determinati
applicando  al  corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo
la  tabella  di  cui  sopra,  con  effetto dal 1 gennaio 1969 o dalla
decorrenza   della   pensione   indiretta   o  di  riversibilita'  se
posteriore,  le  aliquote  stabilite  dall'articolo  9 della presente
legge.
  Il  nuovo  trattamento  annuo  complessivo  di  pensione  diretta o
indiretta  o  di  riversibilita',  comprendente  anche  la  quota  di
pensione   a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita',  la vecchiaia e i superstiti, e' corrisposto dal Fondo
suddiviso   in   13   quote   mensili,   con  le  modalita'  previste
dall'articolo  24  della  legge  2  aprile  1958,  n.  377, nel testo
modificato dall'articolo 6 della presente legge.
  Ai  titolari  dei  trattamenti complessivi di pensione indicati nel
primo  e  nel  secondo  comma  del  presente  articolo e' corrisposta
un'indennita'  una  tantum,  a  titolo  di  miglioramenti riferiti al
periodo  dal  1  gennaio  1963  al 31 dicembre 1968, comprendente gli
scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966, secondo la
seguente tabella:
                                          Somme da corrispondere a
                                       titolo forfettario ai titolari
                                                di pensione

    Classe di importo                                  Indiretta o di
della pensione base annua                  Diretta      riversibilita
'

 1ª         fino a lire    499.........    766.453        784.453
 2ª da lire    500  "      999.........  1.063.865        784.453
 3ª    "     1.000  "    1.499.........  1.178.366        784.453
 4ª    "     1.500  "    2.499.........  1.265.997        784.453
 5ª    "     2.500  "    3.499.........  1.340.698        784.453
 6ª    "     3.500  "    4.999.........  1.466.016        912.882
 7ª    "     5.000  "    6.499.........  1.571.611      1.039.052
 8ª    "     6.500  "    7.999.........  1.657.487      1.163.581
 9ª    "     8.000  "    9.999.........  1.722.963      1.223.629
10ª    "    10.000  "   11.999.........  1.718.785      1.236.442
11ª    "    12.000  "   14.999.........  1.701.004      1.241.514
12ª    "    15.000  "   17.999.........  1.626.496      1.206.704
13ª    "    18.000  "   23.999.........  1.545.182      1.168.024
14ª    "    24.000  "   29.999.........  1.457.075      1.122.472
15ª    "    30.000  "   41.999.........  1.362.839      1.079.435
16ª    "    42.000  "   53.999.........  1.261.812      1.029.533
17ª    "    54.000  "   65.999.........  1.153.978        975.758
18ª    "    66.000 in poi..............  1.046.826        922.367

  Le  somme  erogate  ai sensi del precedente comma sono a carico del
Fondo.