Art. 27. Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alla data del 31 dicembre 1968, sono applicate, sugli importi in atto a tale data, le seguenti percentuali di aumento, con effetto dal 1 gennaio 1969: 30 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1950; 28 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951; 24 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952; 23 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953; 18 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954; 10 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955; 9 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1956 e il 31 gennaio 1957; 3,17 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1 febbraio 1957 e la data di entrata in vigore della presente legge. Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione e' costituito, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, dalla sola pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le sopraindicate percentuali di aumento si applicano sull'importo della pensione che sarebbe loro spettata secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Qualora l'ammontare della pensione cosi' rivalutata risulti di importo inferiore a quello dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, continuera' ad essere corrisposta tale ultima pensione. Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione e' comprensivo, ai sensi degli articoli 24, secondo comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, di una quota supplementare di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, le predette percentuali di aumento non sono applicate a detta quota supplementare di pensione. Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1950 e che abbiano ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso con decorrenza successiva a tale data, l'importo del trattamento di pensione adeguato con la applicazione delle percentuali di aumento di cui sopra non potra' essere, comunque, inferiore a quello assicurato dal precedente articolo 26 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950. A tutti i titolari di pensione in essere alla data del 10 gennaio 1969 e' corrisposto un numero di mensilita' della pensione in godimento al 31 dicembre 1968, variabile in relazione all'anno di decorrenza della pensione, quale risulta dal seguente prospetto: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.