Art. 27.

  Alle  pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate,
in  essere  alla  data  del  31  dicembre 1968, sono applicate, sugli
importi  in atto a tale data, le seguenti percentuali di aumento, con
effetto dal 1 gennaio 1969:
    30  per  cento  per  pensioni  con  decorrenza  compresa tra il 1
gennaio 1950 e il 31 dicembre 1950;
    28  per  cento  per  pensioni  con  decorrenza  compresa tra il 1
gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;
    24  per  cento  per  pensioni  con  decorrenza  compresa tra il 1
gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;
    23  per  cento  per  pensioni  con  decorrenza  compresa tra il 1
gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;
    18  per  cento  per  pensioni  con  decorrenza  compresa tra il 1
gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;
    10  per  cento  per  pensioni  con  decorrenza  compresa tra il 1
gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955;
    9 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio
1956 e il 31 gennaio 1957;
    3,17  per  cento  per  pensioni  con decorrenza compresa tra il 1
febbraio 1957 e la data di entrata in vigore della presente legge.
  Nei  confronti  dei  pensionati  il  cui trattamento di pensione e'
costituito,  ai  sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 2
aprile  1958, n. 377, dalla sola pensione dell'assicurazione generale
obbligatoria  per  la  invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti, le
sopraindicate  percentuali di aumento si applicano sull'importo della
pensione   che   sarebbe  loro  spettata  secondo  le  norme  di  cui
all'articolo   23   della  legge  2  aprile  1958,  n.  377.  Qualora
l'ammontare  della  pensione  cosi'  rivalutata  risulti  di  importo
inferiore  a  quello  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti, continuera' ad essere
corrisposta tale ultima pensione.
  Nei  confronti  dei  pensionati  il  cui trattamento di pensione e'
comprensivo,  ai  sensi  degli articoli 24, secondo comma, e 57 della
legge  2  aprile 1958, n. 377, di una quota supplementare di pensione
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti,  le predette percentuali di aumento non
sono applicate a detta quota supplementare di pensione.
  Nei   riguardi   degli  iscritti  al  Fondo  cessati  dal  servizio
anteriormente   al   1   gennaio  1950  e  che  abbiano  ottenuto  la
liquidazione  della pensione a carico del Fondo stesso con decorrenza
successiva  a  tale  data,  l'importo  del  trattamento  di  pensione
adeguato  con  la  applicazione  delle  percentuali di aumento di cui
sopra  non potra' essere, comunque, inferiore a quello assicurato dal
precedente  articolo  26  agli iscritti che fruiscono di pensione con
decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950.
  A  tutti  i titolari di pensione in essere alla data del 10 gennaio
1969  e'  corrisposto  un  numero  di  mensilita'  della  pensione in
godimento  al  31  dicembre  1968, variabile in relazione all'anno di
decorrenza della pensione, quale risulta dal seguente prospetto:


        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del
Fondo.