Art. 28. A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi delle pensioni in essere a tale data, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono rivalutati, applicando ad essi i sottoelencati coefficienti, che, ai sensi dell'articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377, tengono conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi dal 1 giugno 1966 al 31 dicembre 1968. Pensioni con decorrenza anteriore al giugno 1966....................... coeff. 1,040627 Pensioni con decorrenza compresa tra il 1 giugno 1966 e il 31 dicembre 1966.............................. coeff. 1,038534 Pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1967 e il 31 dicem- bre 1967.......................... coeff. 1,019925 Pensioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1968 e il 31 dicem- bre 1968.......................... coeff. 1,006921