Art. 28.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1969,  gli importi delle pensioni in
essere  a  tale  data,  risultanti  dall'applicazione  della presente
legge,   sono   rivalutati,   applicando   ad  essi  i  sottoelencati
coefficienti,  che,  ai  sensi  dell'articolo 39 della legge 2 aprile
1958,  n.  377,  tengono conto delle variazioni dell'indice del costo
della vita verificatesi dal 1 giugno 1966 al 31 dicembre 1968.
Pensioni con decorrenza anteriore al
  giugno 1966.......................                  coeff. 1,040627
Pensioni con decorrenza compresa tra
  il 1 giugno 1966 e il 31 dicembre
  1966..............................                  coeff. 1,038534
Pensioni con decorrenza compresa tra
  il  1  gennaio 1967 e il 31 dicem-
  bre 1967..........................                  coeff. 1,019925
Pensioni con decorrenza compresa tra
  il  1  gennaio 1968 e il 31 dicem-
  bre 1968..........................                  coeff. 1,006921