Art. 29.

  L'articolo  57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal
seguente:
  "Gli  iscritti  al  Fondo  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  a  favore dei quali risultino versati o accreditati
contributi     nell'assicurazione     generale    obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla
data  di  iscrizione  al  Fondo  stesso,  ovvero risultino effettuati
versamenti   volontari   nella  assicurazione  predetta  per  periodi
anteriori  alla data di entrata in vigore della presente legge, anche
se  contemporanei  all'iscrizione  al Fondo, hanno diritto, oltreche'
alla pensione calcolata ai sensi dell'art. 23, ad un supplemento pari
alla  quota  della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria
in relazione ai predetti contributi".