Art. 30.

  L'Istituto  nazionale  delle assicurazioni cessa, con effetto dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, dalla gestione della
capitalizzazione   e   dell'assicurazione   temporanea   di   gruppo,
affidatagli dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma
della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.
  L'Istituto   nazionale  delle  assicurazioni  rimette  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  un  rendiconto della gestione,
chiuso  al  giorno  precedente  all'entrata  in vigore della presente
legge,   accreditando   a   questo   ultimo   Istituto  le  attivita'
eventualmente esistenti.
  Il  rendiconto  di  cui  al  precedente  comma,  previo  parere del
comitato  speciale  del  Fondo,  e'  reso  definitivo con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
  Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale subentra, a tutti gli effetti, nei
rapporti  fino  allora  facenti  capo  all'Istituto  nazionale  delle
assicurazioni,  in  forza  della  legge  2  aprile  1958,  n.  377, e
successive modificazioni, e provvede ad erogare le prestazioni dovute
agli  aventi  diritto  per  le  domande  di  liquidazione  non ancora
definite, nonche' per quelle presentate dopo tale data e comunque per
gli eventi maturati a partire dalla data stessa.
  L'Istituto  nazionale  delle assicurazioni trasferisce all'Istituto
nazionale   della  previdenza  sociale  i  fascicoli  individuali,  i
documenti  e  le scritture contabili relativi a tutti gli iscritti al
Fondo  sino  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,
nonche'  ogni  altro  documento  e atto in suo possesso concernente i
rapporti ancora pendenti con le aziende e con gli iscritti.