Art. 30. L'Istituto nazionale delle assicurazioni cessa, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla gestione della capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea di gruppo, affidatagli dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimette all'Istituto nazionale della previdenza sociale un rendiconto della gestione, chiuso al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge, accreditando a questo ultimo Istituto le attivita' eventualmente esistenti. Il rendiconto di cui al precedente comma, previo parere del comitato speciale del Fondo, e' reso definitivo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale subentra, a tutti gli effetti, nei rapporti fino allora facenti capo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in forza della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e provvede ad erogare le prestazioni dovute agli aventi diritto per le domande di liquidazione non ancora definite, nonche' per quelle presentate dopo tale data e comunque per gli eventi maturati a partire dalla data stessa. L'Istituto nazionale delle assicurazioni trasferisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale i fascicoli individuali, i documenti e le scritture contabili relativi a tutti gli iscritti al Fondo sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' ogni altro documento e atto in suo possesso concernente i rapporti ancora pendenti con le aziende e con gli iscritti.