Art. 33.

  Sono  abrogati  gli articoli 40, 44 e 47 della legge 2 aprile 1958,
n.  377,  la  legge 27 giugno 1967, n. 536, il decreto del Presidente
della  Repubblica 9 aprile 1969, nonche' tutte le norme incompatibili
con quelle della presente legge.