Art. 34.

  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del mese
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 luglio 1971

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - DONAT-CATTIN
                                                    - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO