Art. 26. 
 
  I comuni hanno facolta' di espropriare, entro le zone di espansione
dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui  insistono
costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero
abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto  dall'articolo
18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fatta eccezione
per  le  aree  comprese  nei  piani  di  lottizzazione  convenzionati
autorizzati dal comune dopo la entrata in vigore della legge 6 agosto
1967, n. 765. Ai fini di  un'organica  utilizzazione  delle  zone  di
espansione il comune entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, se fornito  di  piano  regolatore  generale,  o
dalla data di approvazione del medesimo, delibera  un  programma  per
gli scopi di cui al presente comma e nei limiti  previsti  dal  comma
seguente; tale programma puo' essere aggiornato ogni cinque anni. 
  La deliberazione consiliare, con la  quale  i  comuni  decidono  di
avvalersi  della  suddetta  facolta',  indica  la  delimitazione  dei
comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non puo' essere
superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano
regolatore, al di fuori di quelle gia' comprese nei piani di zona  ai
sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. 
  Tale deliberazione comporta il vincolo delle  aree  da  espropriare
per un periodo non superiore ad un quinquennio. 
  Entro tale periodo e' formato il piano particolareggiato, alla  cui
approvazione - ai sensi delle disposizioni vigenti -  e'  subordinata
la esecuzione delle espropriazioni a norma del precedente titolo 11. 
  Sono abrogati i commi secondo, terzo e  quarto  dello  articolo  18
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e  l'articolo  19  della  stessa
legge. 
  L'utilizzazione delle aree espropriate e' disciplinata dalle  norme
contenute nel successivo articolo 35,  salvo  quanto  previsto  dalle
seguenti disposizioni: 
    1) per le aree aventi prevalente  destinazione  residenziale:  le
caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare
sono quelle indicate  dal  piano  particolareggiato.  Le  percentuali
stabilite in termini volumetrici nell'undicesimo comma  dell'articolo
35 vanno riferite all'estensione delle aree suddette. Per gli alloggi
costruiti su aree cedute in proprieta' non sono richiesti i requisiti
soggettivi   indicati   nell'undicesimo,   nel   sedicesimo   e   nel
diciottesimo comma dell'articolo 35; 
    2) per le aree aventi prevalenti destinazioni  non  residenziali:
la quota da cedere in proprieta' non puo' essere superiore al 50  per
cento,  in  termini  volumetrici,  delle  aree  comprese  nel   piano
particolareggiato ed aventi  le  destinazioni  innanzi  indicate;  la
cessione in proprieta' di tali aree e la concessione del  diritto  di
superficie per le altre aree sono effettuate  previo  esperimento  di
asta pubblica e la  convenzione  e'  stipulata  con  l'aggiudicatario
della gara. 
  La base d'asta e' pari al costo di acquisizione delle aree, nonche'
al costo delle relative opere di  urbanizzazione  in  proporzione  al
volume edificabile. La somma eccedente la base  d'asta  e'  destinata
dal comune alla esecuzione di opere di urbanizzazione.