Art. 26. I comuni hanno facolta' di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fatta eccezione per le aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionati autorizzati dal comune dopo la entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. Ai fini di un'organica utilizzazione delle zone di espansione il comune entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se fornito di piano regolatore generale, o dalla data di approvazione del medesimo, delibera un programma per gli scopi di cui al presente comma e nei limiti previsti dal comma seguente; tale programma puo' essere aggiornato ogni cinque anni. La deliberazione consiliare, con la quale i comuni decidono di avvalersi della suddetta facolta', indica la delimitazione dei comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non puo' essere superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano regolatore, al di fuori di quelle gia' comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. Tale deliberazione comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore ad un quinquennio. Entro tale periodo e' formato il piano particolareggiato, alla cui approvazione - ai sensi delle disposizioni vigenti - e' subordinata la esecuzione delle espropriazioni a norma del precedente titolo 11. Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dello articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'articolo 19 della stessa legge. L'utilizzazione delle aree espropriate e' disciplinata dalle norme contenute nel successivo articolo 35, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni: 1) per le aree aventi prevalente destinazione residenziale: le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate dal piano particolareggiato. Le percentuali stabilite in termini volumetrici nell'undicesimo comma dell'articolo 35 vanno riferite all'estensione delle aree suddette. Per gli alloggi costruiti su aree cedute in proprieta' non sono richiesti i requisiti soggettivi indicati nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dell'articolo 35; 2) per le aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali: la quota da cedere in proprieta' non puo' essere superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nel piano particolareggiato ed aventi le destinazioni innanzi indicate; la cessione in proprieta' di tali aree e la concessione del diritto di superficie per le altre aree sono effettuate previo esperimento di asta pubblica e la convenzione e' stipulata con l'aggiudicatario della gara. La base d'asta e' pari al costo di acquisizione delle aree, nonche' al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile. La somma eccedente la base d'asta e' destinata dal comune alla esecuzione di opere di urbanizzazione.