Art. 28. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dai seguenti: "Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge. La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".