Art. 28. 
 
  L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n.  167,
e' sostituito dai seguenti: 
  "Piu' comuni limitrofi possono  costituirsi  in  consorzio  per  la
formazione di un piano di zona consortile  ai  sensi  della  presente
legge. 
  La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle  amministrazioni
comunali interessate, la costituzione  di  consorzi  obbligatori  tra
comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".