Art. 29. 
 
  Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n.  167,
e' sostituito dal seguente: 
  "L'estensione delle zone da includere nei piani e'  determinata  in
relazione alle esigenze dell'edilizia economica  e  popolare  per  un
decennio e non puo' eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per
cento del fabbisogno complessivo di edilizia  abitativa  nel  periodo
considerato".