Art. 33. 
 
  L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n.  167,
e' sostituito dai seguenti: 
  "Qualora non esista piano regolatore approvato, le  zone  riservate
all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi  sono
comprese in un programma di fabbricazione il  quale  e'  compilato  a
norma dell'articolo 34  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e
successive modificazioni, ed e' approvato  a  norma  dell'articolo  8
della presente legge. 
  I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore
soltanto   adottato   e   trasmesso   ai   competenti   organi    per
l'approvazione.  In  tale  ipotesi  il  piano  delle  zone  suddette,
approvato con le modalita' di cui al comma precedente, e'  vincolante
in sede di approvazione del piano regolatore".