Art. 34. 
 
  All'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e'  aggiunto  il
seguente comma: 
  "Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano
e  non  comportano   modifiche   al   perimetro,   agli   indici   di
fabbricabilita'  ed  alle  dotazioni  di  spazi  pubblici  o  di  uso
pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del  piano  ai
limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17  della  legge  6  agosto
1967,  n.  765,  sono  approvate  con  deliberazione  del   consiglio
comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3
della legge 9 giugno 1947, n. 530".