Art. 35. 
 
  Le disposizioni dell'articolo 10 della legge  18  aprile  1962,  n.
167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo. 
  Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18  aprile
1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. 
  Le aree  di  cui  al  precedente  comma,  salvo  quelle  cedute  in
proprieta' ai sensi  dell'undicesimo  comma  del  presente  articolo,
vanno a far parte del  patrimonio  indisponibile  del  comune  o  del
consorzio. 
  Su tali aree il  comune  o  il  consorzio  concede  il  diritto  di
superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare  e
dei relativi servizi urbani e sociali. 
  La concessione del diritto di superficie ad enti  pubblici  per  la
realizzazione di impianti e servizi pubblici e a tempo indeterminato;
in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e  non
superiore ad anni 99. 
  L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al  sindaco  o  al
presidente del consorzio. Tra piu' istanze  concorrenti  e'  data  la
preferenza a quelle presentate  da  enti  pubblici  istituzionalmente
operanti nel  settore  della  edilizia  economica  e  popolare  e  da
cooperative edilizie a proprieta' indivisa. 
  La   concessione   e'   deliberata   dal   consiglio   comunale   o
dall'assemblea  del  consorzio.  Con   la   stessa   delibera   viene
determinato il contenuto della convenzione da  stipularsi,  per  atto
pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio  dei  registri
immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. 
  La convenzione deve prevedere: 
    a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo  di
acquisizione delle aree nonche' al  costo  delle  relative  opere  di
urbanizzazione se gia' realizzate; 
    b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a
cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere  vengano
eseguite a cura e spese  del  concessionario,  le  relative  garanzie
finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da  eseguire  e  le
modalita' del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; 
    c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici  da
realizzare; 
    d) i termini di inizio e di ultimazione  degli  edifici  e  delle
opere di urbanizzazione; 
    e) i criteri per la determinazione e la revisione  periodica  dei
canoni di locazione, nonche' per  la  determinazione  del  prezzo  di
cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; 
    f) le sanzioni a carico  del  concessionario  per  l'inosservanza
degli obblighi stabiliti nella  convenzione  ed  i  casi  di  maggior
gravita'  in  cui  tale  inosservanza  comporti  la  decadenza  dalla
concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; 
    g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in  caso  di
rinnovo della concessione, la cui durata non puo' essere superiore  a
quella prevista nell'atto originario. 
  Le disposizioni  del  precedente  comma  non  si  applicano  quando
l'oggetto della concessione sia  costituito  dalla  realizzazione  di
impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto  comma  del  presente
articolo. 
  I comuni ed i consorzi possono,  nella  convenzione,  stabilire,  a
favore degli enti che costruiscono  alloggi  da  dare  in  locazione,
condizioni particolari per quanto riguarda gli  oneri  relativi  alle
opere di urbanizzazione. 
  Le aree di cui al secondo comma del  presente  articolo,  destinate
alla costruzione di case economiche e popolari,  nei  limiti  di  una
quota non inferiore al 20 e non superiore al 40 per cento, in termini
volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in  proprieta'
a  cooperative  edilizie  ed  ai  singoli,  con  preferenza   per   i
proprietari espropriati ai sensi della  presente  legge,  sempre  che
questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle
vigenti  disposizioni  per  l'assegnazione  di  alloggi  economici  e
popolari. 
  Il prezzo di cessione delle aree e' determinato in misura  pari  al
costo di acquisizione delle  aree  stesse,  nonche'  al  costo  delle
relative  opere  di   urbanizzazione   in   proporzione   al   volume
edificabile. 
  Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata  una
convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere: 
    a) gli elementi progettuali  degli  edifici  da  costruire  e  le
modalita' del controllo sulla loro costruzione; 
    b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici  da
costruire; 
    c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; 
    d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti  dalla
convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. 
  I criteri di cui alle lettere e) e g) e le  sanzioni  di  cui  alla
lettera f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di cui alla  lettera  d)
del precedente comma dovranno essere preventivamente  deliberati  dal
consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e  dovranno  essere
gli stessi per tutte le convenzioni. 
  L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta' non  puo'  essere
alienato a nessun titolo, ne'  su  di  esso  puo'  costituirsi  alcun
diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10  anni  dalla
data del rilascio della licenza di abitabilita'. 
  Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la  costituzione  di
diritti reali di godimento puo' avvenire esclusivamente a  favore  di
soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi  economici
e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale,  tenendo
conto dello stato di  conservazione  della  costruzione,  del  valore
dell'area su cui essa insiste, determinati ai  sensi  del  precedente
articolo 16 e prescindendo dalla  loro  localizzazione,  nonche'  del
costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario. 
  Dopo 20  anni  dal  rilascio  della  licenza  di  abitabilita',  il
proprietario dell'alloggio puo' trasferirne la proprieta' a  chiunque
o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo  di
pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo  tempo
ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza  tra  il
valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il  prezzo
di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base  delle
variazioni   dell'indice   dei    prezzi    all'ingrosso    calcolato
dall'Istituto centrale di statistica. Detta  differenza  e'  valutata
dall'ufficio  tecnico  erariale  ed  e'   riscossa   all'atto   della
registrazione del contratto dal competente ufficio del registro,  che
provvede a versarla al comune o consorzio  di  comuni.  La  somma  e'
destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case  economiche
e popolari. 
  L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta' puo' essere  dato
in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del  comune  o
consorzio  di  comuni  la  somma  di   cui   al   comma   precedente,
esclusivamente a soggetti aventi i requisiti  per  l'assegnazione  di
alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio  tecnico
erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo  comma  del  presente
articolo. Il versamento della somma puo' essere  effettuato,  decorso
il termine di 20 anni, direttamente dal  proprietario,  al  comune  o
consorzio  di  comuni,  indipendentemente  dal  trasferimento   della
proprieta' dell'alloggio. 
  Gli atti compiuti in violazione delle  disposizioni  contenute  nei
quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullita' puo' essere fatta
valere dal comune o da chiunque  altro  vi  abbia  interesse  e  puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
  Chiunque  in  virtu'  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l'assegnazione di alloggio economico o  popolare  abbia  ottenuto  la
proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa costruito,  non  puo'
ottenere altro alloggio in proprieta' dalle amministrazioni  o  dagli
enti indicati nella  presente  legge  o  comunque  costruiti  con  il
contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.