Art. 36. 
 
  Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano
alle aree che alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
siano state acquisite, previa assegnazione, da  enti  pubblici  o  da
cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal  comune  a
privati,  o  per  le  quali,  alla  medesima  data,  sia  intervenuta
l'assegnazione e sia in corso il procedimento  di  espropriazione  da
parte di detti enti o  cooperative.  Gli  atti  del  procedimento  di
espropriazione non definiti alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge sono assoggettati alle norme contenute nel  precedente
titolo secondo.