Art. 37. 
 
  Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su  area
in concessione  superficiaria  o  in  proprieta',  l'immobile  potra'
essere aggiudicato, in concessione superficiaria o in  proprieta',  a
soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di case  economiche  e
popolari. 
  In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla  concessione
e  la  conseguente  estinzione  del  diritto  di  superficie  di  cui
all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la  risoluzione
dell'atto di cessione in proprieta'  di  cui  al  tredicesimo  comma,
lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il  diritto
di superficie o che ha ceduto la proprieta' subentrera' nei  rapporti
obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli  istituti  di
credito per il finanziamento delle costruzioni  sulle  aree  comprese
nei piani approvati a norma della presente legge,  con  l'obbligo  di
soddisfare sino  all'estinzione  le  ragioni  di  credito  dei  detti
istituti. 
  I pagamenti da effettuare in  adempimento  di  quanto  previsto  al
comma precedente  saranno  considerati  come  spese  obbligatorie  da
iscrivere in bilancio da parte degli enti  obbligati,  i  quali  sono
tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite  derivanti  dalle
costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in
proprieta'.