Art. 38. 
 
  Le disposizioni dell'articolo 11 della legge  18  aprile  1962,  n.
167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. 
  I piani hanno  validita'  decennale  e  sono  attuati  a  mezzo  di
programmi pluriennali i quali debbono indicare: 
    a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la
correlativa urbanizzazione; 
    b) la quota delle aree da cedere in  proprieta'  entro  i  limiti
stabiliti dall'articolo 35 della presente legge; 
    c)  la  spesa  prevista  per  la  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione primaria e  secondaria  e  delle  opere  di  carattere
generale; 
    d) i mezzi finanziari con  i  quali  il  comune  o  il  consorzio
intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). 
  I programmi di attuazione e le varianti  di  aggiornamento  annuale
sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.