Art. 38. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. I piani hanno validita' decennale e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare: a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione; b) la quota delle aree da cedere in proprieta' entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge; c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale; d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.