Art. 41. L'articolo 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito dal seguente: "I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nonche' con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente: a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti; b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4; c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo articolo 4; d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano".