Art. 41. 
 
  L'articolo 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in
deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383,  mutui
con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di  credito  fondiario
ed edilizio, con le sezioni autonome per il  finanziamento  di  opere
pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nonche' con gli  istituti
di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente: 
    a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti; 
    b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo
articolo 4; 
    c)  per  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria  indicate   al
successivo articolo 4; 
    d) per le opere di carattere generale necessarie  per  allacciare
ai pubblici servizi le zone del piano".