Art. 42. 
 
  L'articolo 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "I mutui di cui alla  lettera  a)  del  precedente  articolo,  sono
ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni. 
  Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno
avere durata trentacinquennale ed essere assistiti  da  contributi  o
concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La  concessione
dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici,
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario. 
  I mutui sono concessi al tasso di interesse  che  verra'  stabilito
con decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti
di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964. 
  In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia  da
parte degli enti mutuatari, i mutui  sono  garantiti  dallo  Stato  e
possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi. 
  Con decreto del Ministro per il tesoro la  garanzia  e'  dichiarata
decaduta  per  la  parte  del  mutuo  che   puo'   essere   garantita
direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili. 
  L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta del comune
o del consorzio, tre anni dopo la concessione del  mutuo  stesso:  in
tal caso i relativi interessi sono capitalizzati".