Art. 42. L'articolo 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito dal seguente: "I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni. Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario. I mutui sono concessi al tasso di interesse che verra' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964. In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi. Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e' dichiarata decaduta per la parte del mutuo che puo' essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili. L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati".