Art. 45. 
 
  E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale
con gestione autonoma di lire 300  miliardi  per  la  concessione  di
mutui per l'acquisizione  e  l'urbanizzazione  primaria  delle  aree,
nonche'  per  la  realizzazione  delle  altre  opere  necessarie   ad
allacciare le aree stesse ai  pubblici  servizi,  in  attuazione  dei
piani di zona. 
  Le modalita'  e  le  condizioni  per  il  funzionamento  del  fondo
speciale sono stabilite con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 
  Il tesoro dello  Stato  e'  autorizzato  ad  apportare  alla  Cassa
depositi e prestiti, per le finalita' di cui al primo comma, la somma
di lire 300 miliardi. 
  Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del  Ministero
del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1971, 1972 e 1973. 
  Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse  al  CER
dalle  Regioni,  le  quali  provvedono  a  raccoglierle  dai   comuni
interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni
da esse approvate a norma del precedente articolo 3. 
  Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER,  trasmette,
entro il primo ottobre di  ciascun  anno,  le  richieste  alla  Cassa
depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che  la  stessa
deve rispettare nella  concessione  dei  mutui,  anche  ai  fini  del
rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23.