Art. 46. 
 
  All'onere di cui al precedente articolo si provvede con  il  ricavo
netto derivante da operazioni finanziarie  che  il  Ministro  per  il
tesoro e' autorizzato ad  effettuare  in  ciascun  anno  mediante  la
contrazione di mutui  con  il  Consorzio  di  credito  per  le  opere
pubbliche o con  emissioni  di  buoni  poliennali  del  tesoro  e  di
speciali certificati di credito. 
  I mutui con il Consorzio di credito  per  le  opere  pubbliche,  da
ammortizzare in un  periodo  non  superiore  a  venti  anni,  saranno
contratti nelle  forme,  alle  condizioni  e  con  le  modalita'  che
verranno stabilite con apposite  convenzioni  da  stipularsi  tra  il
Ministro per il tesoro ed  il  Consorzio  di  credito  per  le  opere
pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. 
  Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. 
  Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di  previsione
della spesa del Ministero medesimo  e  specificatamente  vincolate  a
favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. 
  Per la emissione dei buoni poliennali del  tesoro  a  scadenza  non
superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla  legge
27 dicembre 1953, n. 941. 
  Per la  emissione  dei  certificati  di  credito  si  osservano  le
condizioni e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30
agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,  nella  legge  25
ottobre 1968, n. 1089. 
  All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui  al  presente
articolo per l'anno finanziario 1971,  sara'  fatto  fronte  mediante
riduzione dei fondi speciali, di cui ai  capitoli  nn.  3523  e  6036
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
medesimo. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni  di  bilancio  per  gli  esercizi
1971, 1972 e 1973.