Art. 47. 
 
  In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla  base  dei
programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano  le
richieste di finanziamento alla Regione entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  La Regione indica l'ordine di priorita'  ed  invia  entro  i  venti
giorni successivi le  proprie  proposte  al  Ministro  per  i  lavori
pubblici. 
  Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa
depositi e prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla  base  del
quale  verranno  concessi  i  mutui  nei  limiti  degli  stanziamenti
previsti per gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del  precedente
articolo 45.