Art. 13.
                          (Lavori abusivi)

  Chiunque  commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue le
opere  previste  dalla presente legge, o parti di esse, in violazione
dell'articolo  2,  e'  punito  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con
l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
  E'  soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda
da  lire  1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti
in  conglomerato  armato normale o precompresso o manufatti complessi
in metallo senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.