Art. 15.
             (Responsabilita' del direttore dei lavori)

  Il  direttore  dei  lavori  che  non  ottempera  alle  prescrizioni
indicate  nell'articolo  5  e'  punito con l'ammenda da lire 40.000 a
lire 200.000.
  Alla  stessa  pena  soggiace  il  direttore dei lavori che omette o
ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione
indicata nell'articolo 6.