Art. 17. (Mancanza del certificato di collaudo) Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, prima del collaudo statico, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.