Art. 17.
               (Mancanza del certificato di collaudo)

  Chiunque  consente  l'utilizzazione  delle  costruzioni  prima  del
rilascio  del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere
costruite  per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo
comma  dell'articolo  4,  prima  del  collaudo statico, e' punito con
l'arresto  fino  ad  un  mese  o con l'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000.