Art. 18.
                   (Comunicazione della sentenza)

  La   sentenza   irrevocabile,   emessa   in  base  alle  precedenti
disposizioni,  deve  essere comunicata, a cura del cancelliere, entro
15  giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, alla competente
prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui
eventualmente sia iscritto l'imputato.