Art. 10.
                 (Opposizione dei controinteressati)

  I  controinteressati,  entro  il  termine  di sessanta giorni dalla
notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al
ricorrente  e  all'organo  che  ha emanato - l'atto impugnato, che il
ricorso   sia  deciso  in  sede  giurisdizionale.  In  tal  caso,  il
ricorrente,  qualora  intenda  insistere nel ricorso, deve depositare
nella  segreteria  del giudice amministrativo competente, nel termine
di  sessanta  giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto
di  costituzione  in  giudizio, dandone avviso mediante notificazione
all'organo  che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e
il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo
III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio  decreto  26  giugno  1924,  n.  1054,  e  del  regolamento  di
procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
  Il  collegio  giudicante,  qualora  riconosca  che  il  ricorso  e'
inammissibile  in sede giurisdizionale, ma puo' essere deciso in sede
straordinaria   dispone   la   rimessione  degli  atti  al  Ministero
competente per l'istruzione dell'affare.
  Il  mancato  esercizio della facolta' di scelta, prevista dal primo
comma  del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali
sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi
al  Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale della decisione di
accoglimento  del  Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di
forma o di procedimento propri del medesimo.