Art. 11.
           (Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere)

  Entro   centoventi  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto
dall'art.  9,  quarto  comma,  il  ricorso,  istruito  dal  Ministero
competente,  e'  trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi
si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
  Trascorso il detto termine, il ricorrente puo' richiedere, con atto
notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso
al  Consiglio  di  Stato.  In  caso di risposta negativa o di mancata
risposta  entro  trenta  giorni, lo stesso ricorrente puo' depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
  I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie
per  le  quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di
un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.