Art. 13. (Parere su ricorso straordinario) L'organo al quale e' assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria e' incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, puo' richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalita' previste nell'art. 9, quinto comma. Se l'istruttoria e' completa e il contraddittorio e' regolare, esprime parere: a) per la dichiarazione di inammissibilita', se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facolta' dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi; b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarita' sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilita' del ricorso; c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso; d) per accoglimento e la rimessione degli atti allo organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza; e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimita'.