Art. 13.
                  (Parere su ricorso straordinario)

  L'organo  al  quale  e'  assegnato  il  ricorso,  se  riconosce che
l'istruttoria  e'  incompleta  o  che  i  fatti  affermati  nell'atto
impugnato  sono in contraddizione con i documenti, puo' richiedere al
Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al
Ministero  medesimo  di disporre nuove verificazioni, autorizzando le
parti  ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia
stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo
stesso  Ministero  di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei
confronti  degli  altri  secondo  le  modalita' previste nell'art. 9,
quinto  comma.  Se  l'istruttoria e' completa e il contraddittorio e'
regolare, esprime parere:
    a)  per la dichiarazione di inammissibilita', se riconosce che il
ricorso    non    poteva   essere   proposto,   salva   la   facolta'
dell'assegnazione  di  un  breve  termine  per  presentare all'organo
competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro
atti non definitivi;
    b)  per  l'assegnazione  al  ricorrente  di  un  termine  per  la
regolarizzazione, se ravvisa una irregolarita' sanabile, e, se questi
non  vi  provvede,  per  la  dichiarazione  di  improcedibilita'  del
ricorso;
    c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
    d)  per  accoglimento  e  la  rimessione  degli  atti allo organo
competente,  se  riconosce  fondato  il  ricorso  per  il  motivo  di
incompetenza;
    e)   per   l'accoglimento,   salvo  gli  ulteriori  provvedimenti
dell'amministrazione,  se  riconosce  fondato  il  ricorso  per altri
motivi di legittimita'.